L’istituto del patteggiamento, previsto dagli artt.  444 e ss. del codice di procedura penale, viene definito tecnicamente come “rito premiale” perché a fronte di una rapida definizione della pendenza penale,  che viene conclusa con l’applicazione di una pena concordata tra difesa ed accusa e ratificata dal giudice (che controlla il rispetto dei requisiti e la congruità della pena e la qualificazione giuridica del fatto), l’imputato ottiene uno sconto di un terzo sulla pena finale ed altri benefici  proporzionali alla gravità della pena patteggiata.

I requisiti di accesso a tale rito:

  • La pena finale non deve superare i cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria (due anni per alcune tipologie di reati per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ex art. 99 IV comma c.p. – per  alcuni reati del pubblico ufficiale contro la p.a. la proponibilità è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o profitto del reato);
  • deve essere richiesto o durante le indagini preliminari oppure fino alla discussione in caso di udienza preliminare oppure fino all’apertura del dibattimento in caso di giudizio a citazione diretta.

I benefici:

  • diminuzione fino a un terzo della pena irrogata. Se la pena detentiva non supera i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria:
  • non c’è condanna alle spese del procedimento penale;
  • non si applicano pene accessorie;
  • non si applicano le misure di sicurezza (fatta eccezione per la confisca);
  • si estingue ogni effetto penale della condanna se dopo cinque anni per i delitti e 2 per le contravvenzioni non viene commesso un reato della stessa indole
Open chat