A partire dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, è stata prevista, a seguito del periodo emergenziale determinato dalla pandemia da Covid-19, la sospensione dell’esecutività degli sfratti.
Infatti, l’art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, ha previsto che «[l]’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020».
Tale norma ha in sostanza vietato l’esecuzione degli sfratti già dichiarati esecutivi dal tribunale sino al 01.09.2020, tanto per le locazioni abitative che non.
In seguito, la L. n. 77/2020 adottata in data 17.07.2020 (in conversione del D.L. n. 34/2020) ha spostato la durata del periodo di sospensione al 31.12.2020.
Alla scadenza del detto periodo, il governo è intervenuto con una normativa più articolata in considerazione del fatto che il periodo più grave della pandemia sembrava ormai alle spalle.
Così, con il c.d. “milleproroghe”, il D.L. n. 183/2020, si introduceva un regime differenziato di proroga del termine di sospensione: si limitava infatti l’applicazione della sospensione agli sfratti per morosità di immobili sia ad uso abitativo che non, sino al 30.06.2021.
Si escludevano quindi dalla sospensione gli sfratti adottati per motivi diversi dalla morosità.
Infine, in sede di conversione del d.l. n. 41/2021, si introduceva un’ulteriore disciplina differenziata per la proroga degli sfratti per morosità:
• Per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28.02.2020 al 30.09.2020, proroga della sospensione sino al 30.09.2021;
• Per i provvedimenti di rilascio adottati dal 01.10.2020 al 30.06.2021, proroga della sospensione sino al 31.12.2021.
Tale disciplina è quella ad oggi in essere, perciò, per i provvedimenti di rilascio adottati sino al 28.02.2020, la sospensione è rimasta solo fino al 30.06.2021; per quelli adottati dopo il 30.60.2021 non è stata più prevista alcuna sospensione.
Occorre infine segnalare che, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213 del 11.11.2021, ha ritenuto legittime le previsioni di sospensione effettuate dal legislatore, precisando però che la compressione del diritto di proprietà oltre l’ultima proroga della sospensione del 31.12.2021 non sarebbe più costituzionalmente tollerabile.

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