L’ostacolo più grosso all’accesso da parte del debitore alle procedure di sovraindebitamento, in particolare a quelle dove non sussiste un controllo esercitato dai creditori con il voto, è rappresentato dalla verifica da parte del Tribunale del requisito della meritevolezza.
Prima delle modifiche del dicembre scorso avvenute con la L. 176/2020, il criterio di meritevolezza si caratterizzava in una verifica da parte del Giudice in ordine all’assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere oppure in ordine all’aver “colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.
Tali dettami normativi in concreto portavano ad escludere molto spesso l’ammissione del debitore al piano del consumatore o alla richiesta esdebitatoria.
La legge 176/2020 (anticipando in questo il nuovo codice della crisi impresa che entrerà in vigore, salvo ulteriori proroghe il 16.05.2022) ammorbidisce tale criterio limitando la verifica ai soli casi di dolo o colpa grave del debitore (oltre a tutti i casi in cui si sono avuti comportamenti in frode al ceto creditorio durante la procedura di sovraindebitamento, così come era previsto in precedenza).
In sostanza Il sovraindebitamento che può essere eliminato con il piano del consumatore o con la procedura di esdebitazione del debitore incapiente, era ed è quel sovraindebitamento che, o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore (e fin qui nulla è cambiato); o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto (c.d. criterio della colpa lieve).