Ai sensi dell’art. 664 c.p.c., in caso di sfratto per morosità, il Tribunale, nel convalidare lo sfratto emette anche un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto e per le spese relative all’intimazione.
Tale decreto consente, in caso di persistente morosità del conduttore, di ricorrere immediatamente al pignoramento dei beni del debitore.
Quindi il recupero credito dei canoni non corrisposti dal conduttore moroso, è caratterizzato da una procedura spedita.
Naturalmente, qualora si voglia intraprendere il recupero credito dei canoni di locazione scaduti e non pagati, non si può fare a meno di valutare la capienza del debitore, il quale garantisce i creditori con tutti i suoi beni presenti e futuri.