Il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascuno o da entrambi i coniugi ed ha quale scopo la destinazione di un patrimonio ben determinato al soddisfacimento dei bisogni familiari.
Può essere costituito anche da un terzo, per testamento, o per atto tra vivi, in questo caso ci deve essere l’accettazione dei coniugi.
L’amministrazione dei beni del fondo che possono essere mobili, immobili, titoli di credito o denaro, viene fatta da entrambi i coniugi in maniera disgiunta: per l’alienazione, la costituzione di ipoteca o di pegno invece, se non è previsto diversamente dall’atto di costituzione, occorre il consenso di entrambi i coniugi: se vi sono figli minori, l’autorizzazione deve essere data dal Giudice in caso di evidente utilità o necessità per i figli minori.
Uno dei temi più caldi in ordine al fono patrimoniale costituisce la possibilità per i creditori di aggredire i beni confluiti nel fondo.
In linea di massima, possiamo dire che tali beni possono essere aggrediti solo dai creditori che hanno maturato la loro ragione di credito prima della costituzione del fondo patrimoniale o per crediti maturati per esigenze della famiglia.
Il fondo non può invece essere aggredito per quei crediti sorti dopo la sua costituzione per esigenze estranee ai bisogni della famiglia.
Occorre però segnalare che la giurisprudenza dà un’interpretazione piuttosto ampia di “esigenze familiari” che ricomprende in alcuni casi anche i debiti contratti per esigenze professionali.
Il fondo cessa in tutti i casi in cui viene meno il matrimonio: se vi sono però figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.