Occorre innanzitutto segnalare come non rispetto a tutte le cause il singolo condomino possa dissociarsi.
Lo stesso non si può mai dissociare nelle cause tra il condominio ed il singolo proprietario (ad esempio recupero credito da moroso), dalle pendenze penali (nei confronti ad esempio del vecchio amministratore) e in generale dall’attività stragiudiziale, come ad esempio la mediazione.
Il condomino si può invece dissociare dall’azione giudiziaria per le cause che riguardano il condominio ed un terzo, come ad esempio un fornitore.
In quest’ultimo caso, il condomino dissenziente deve far mettere a verbale in assemblea il proprio dissenso rispetto alla lite e comunicare esplicitamente di non voler contribuire alle relative spese legali, anche con raccomandata spedita entro trenta giorni dall’assemblea (o dalla notifica del verbale se assente).
Se al termine del processo il condominio dovesse vincere la causa e tutti i condomini dovessero averne vantaggio, anche il condomino dissenziente (se anche lui ha tratto vantaggio) dovrà partecipare alle spese legali se non rimborsate dalla sentenza.
In caso invece di soccombenza del condominio, il condomino dissenziente potrà essere costretto a concorrere al pagamento delle spese legali, ma avrà diritto di rivalsa di quanto pagato nei confronti degli altri condomini.